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Lo Statuto dell'Associazione Nell’assumere giuridicamente un assetto ASSOFORUM si è orientato nel divenire associazione tra le associazioni per meglio rappresentarsi nella loro realtà condividendone le norme fondative e la disciplina dell’organizzazione.
TITOLO I DENOMINAZIONE, FINALITA’, FONDO DI DOTAZIONE
Articolo 1 Denominazione È costituita l’Associazione democratica, e senza fini di lucro, denominata ASSOFORUM 2007 con sede legale in Roma, Piazza G. Mazzini n. 27. L’Associazione può istituire in qualsiasi parte del territorio nazionale sedi secondarie, agenzie, filiali, succursali, ed altre sedi operative, queste ultime anche all’estero. Potrà, inoltre, consentire l’istituzione di Filiazioni dotate di autonomia giuridica e patrimoniale purché le stesse adottino il medesimo Statuto dell’Associazione madre e ad esse facciano riferimento per il concreto svolgimento delle finalità istituzionali previste dall’art. 2 dello Statuto.
Articolo 2 Finalità L’Associazione, che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si propone di creare una organizzazione che, coordinando le competenze istituzionali e/o professionali delle Organizzazioni associate: promuova ricerche, studi, sondaggi ed indagini in tema di aspetti biologici, clinici, socio-economici e politici connessi con le condizioni socio-economiche e sanitarie della popolazione, in tutti i suoi molteplici aspetti, allo scopo di contribuire allo sviluppo scientifico delle conoscenze, all’applicazione delle medesime in ogni campo dello scibile umano ed alla loro capillare divulgazione, finalizzando il suo impegno anche alla ottimizzazione delle risorse e delle strategie che la società, in tutte le sue articolazioni, deve o dovrà adottare per governare il fenomeno della longevità di massa; promuova la formazione di gruppi di studio e di ricerca, anche attraverso la collaborazione con istituzioni pubbliche, università, istituti di ricerca, ospedali, aziende ospedaliere e soggetti privati qualificati, con i quali potrà definire specifici accordi di collaborazione; favorisca studi e ricerche mediante l’erogazione di borse di studio, premi di ricerca, contributi, elargizioni e l’organizzazione di concorsi e pubblicazioni; promuova incontri con altre organizzazioni italiane e straniere, aventi. le medesime finalità; organizzi congressi e simposi nazionali ed internazionali, corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione, anche a livello post-universitario, sia in proprio che in collaborazione con soggetti pubblici e privati; collabori con istituzioni pubbliche, soggetti privati ed associazioni interessate ai problemi inerenti alla tutela della salute pubblica, dell’ambiente di vita e di lavoro anche per quanto attiene alla corretta progettazione , realizzazione ed utilizzazione di prodotti e manufatti destinati alla popolazione in genere ed a quella anziana in particolare; analizzi e studi i processi di produzione e realizzazione di prodotti e manufatti al fine di promuoverne - attraverso un’opportuna validazione- l’uso corretto e consapevole da parte della popolazione, ivi compresi complessi urbani, strutture abitative e ricreative, strutture sanitarie e socio-sanitarie, prodotti farmaceutici, agro-alimentari, dermo-cosmetici, cosmetici, presidi medici, apparecchiature diagnostiche e terapeutiche; patrocini e/o realizzi la pubblicazione di opere scientifiche e divulgative; promuova la divulgazione della cultura di un nuovo stile di vita che favorisca un sano invecchiamento, attraverso tutti i mezzi di comunicazione. elabori studi di settore ed analisi applicate attinenti a tutte le tematiche riguardanti la dimensione giuridica, economico-gestionale e sociologica dell’attività delle organizzazioni no-profit, relative a contesti territoriali definiti ovvero su scala nazionale; analisi applicate sui modelli di welfare, sui rapporti tra dimensione etica e razionalità economica, sulle prospettive di sviluppo a medio e lungo termine del Terzo settore nel contesto italiano ed internazionale e sulle nuove tematiche della società civile; analisi di scenario relative a tutte le questioni di rilevanza strategica connesse allo sviluppo di grandi organizzazioni no-profit o di specifici settori produttivi di relativo interesse: indagini di mercato incentrate sulla rilevazione della domanda effettiva e potenziale di servizi specifici, sul livello di soddisfazione degli utenti, sull’immagine e sull’identità organizzativa dei soggetti operanti; effettui analisi di impatto delle normative e delle politiche sulle organizzazioni del Terzo settore; individui le esigenze generali dei soggetti no-profit ed elabori proposte di intervento, attraverso un confronto tra i soggetti di riferimento; conduca analisi della struttura e delle problematiche degli specifici comparti che caratterizzano il Terzo settore, alla luce delle principali evoluzioni in atto sia a livello normativo che economico; studi, e promuova la redazione del bilancio sociale, inteso come strumento di individuazione e sviluppo della responsabilità sociale dell’impresa profit e no-profit; promuova la formulazione e applicazione di metodologie di valorizzazione dell’etica nelle imprese, anche attraverso la certificazione etica; svolga consulenza e assistenza tecnica per la progettazione, formulazione, monitoraggio, valutazione e implementazione delle politiche pubbliche; assistenza finalizzata al reperimento delle risorse strumentali, economiche ed umane necessarie al perseguimento del fine di utilità sociale di organizzazioni del privato sociale e del pubblico; messa in opera di progetti, con valutazione degli aspetti organizzativi e finanziari in modo da elaborare strategie di posizionamento dei nuovi soggetti attivi del terzo settore; svolga consulenza tecnica in tematiche specialistiche relative ai settori di attività in cui operano gli enti no-profit possa svolgere, nell’ambito ed in conformità alto scopo istituzionale, ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali strumentali ed accessorie. L’Associazione può quindi porre in essere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, compresa la partecipazione in società di capitali o in enti diversi dalle società, necessaria al perseguimento delle finalità statutarie. L’Associazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare attività finanziaria sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti della legge. L’Associazione può partecipare a consorzi od organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche per la realizzazione degli scopi istituzionali.
Articolo 3 Il Fondo di Dotazione Il Fondo di Dotazione dell’Associazione è costituito dai contributi dei soci e di enti pubblici e privati, che, condividendone gli scopi, ne promuovono le attività con contribuzione volontaria. L’Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il Fondo di Dotazione. Il Fondo di Dotazione potrà inoltre essere integrato da: contribuzioni volontarie degli aderenti, anche in aggiunta alle quote di iscrizione. Le erogazioni liberali di qualsiasi natura eventualmente ricevute da persone fisiche e giuridiche nonché da enti pubblici e privati italiani ed esteri. Gli eventuali proventi dell’attività svolta nel perseguimento delle finalità dell’Associazione. Tutti gli altri beni acquistati a titolo oneroso o pervenuti a titolo gratuito.
TITOLO II SOCI, CONTRIBUZIONI, ESERCIZI FINANZIARI
Articolo 4 Soci Fondatori Sono soci fondatori le persone fisiche che partecipano alla costituzione dell’Associazione o ne sono ammessi a farne parte, con tale qualifica, entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla sua costituzione. Da tale qualifica si può recedere con esplicita richiesta espressa per raccomandata da socio fondatore ed accettata dal Consiglio Direttivo in carica. Si impegnano a versare annualmente dalla data di costituzione il contributo annuo determinato in sede di costituzione.
Articolo 5 Soci Sostenitori Sono soci sostenitori le persone fisiche in rappresentanza delle Associazioni che intendono aderire all’Associazione, sostenendo le attività della stessa con contribuzioni superiori alla quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6 Soci Ordinari Sono soci ordinari dell’Associazione le persone fisiche in rappresentanza delle Associazioni che intendono aderire all’Associazione, sostenendo le attività della stessa con il versamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7 Soci Onorari Soci d’onore sono personalità di chiara fama, designate dal Consiglio Direttivo, che accettano di sostenere moralmente l’Associazione.
Articolo 8 Soci Aderenti Sono soci aderenti le persone fisiche che partecipano alla vita attiva dell’Associazione in virtù delle cariche istituzionali ricoperte.
Articolo 9 Ammissione dei Soci L’accettazione delle domande per l’ammissione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di svolgere, per decidere sull’accettazione, tutte le indagini che riterrà più opportune ed idonee per accertare i requisiti di ogni aspirante socio. In caso di eventuale mancata accettazione, una nuova domanda non potrà essere presa in considerazione se non trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di comunicazione della precedente mancata accettazione. La partecipazione alla vita attiva associativa non potrà mai avere carattere di temporaneità; la relativa contribuzione decorre dal 1 gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta; gli associati hanno diritto di voto per le approvazioni e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione. Le Associazioni, ammesse come soci, designeranno un proprio delegato a rappresentarle negli Organi dell’Associazione. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ed impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. I soci non possono vantare diritti sul patrimonio dell’Associazione nemmeno in caso di scioglimento e liquidazione dell’Associazione stessa.
Articolo 10 Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio può venir meno per le seguenti ragioni:
Dal momento dell’ammissione all’Associazione, i Soci hanno l’obbligo di adire esclusivamente il Collegio dei Probiviri per tutte le controversie che dovessero insorgere fra loro o fra loro gli Organi sociali in ordine all’attività svolta o da svolgere nell’ambito dell’Associazione. Ogni violazione alla norma del presente comma comporta di diritto l’esclusione dall’Associazione.
Articolo 11 Contributi all’Associazione Ogni Socio è tenuto a versare entro il mese di gennaio di ogni anno i contributi all’Associazione per l’anno stesso. Tali contributi unitamente al budget di previsione saranno approvati dal Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno per l’anno successivo. Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, o sottoforma di cessione di beni o servizi a condizioni più favorevoli, in considerazione della loro qualità, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale. Inoltre, è fatto divieto di cedere beni o servizi nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo o di soggetti che effettuino erogazioni nonché dei loro partenti affini. Le quote ed i contributi dell’Associazione non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
Articolo 12 Esercizio Finanziario e durata dell’attività dell’Associazione L’Esercizio Finanziario dell’Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La durata dell’Associazione è fissata al 31 Dicembre 2020. Il primo Esercizio Finanziario, dopo la costituzione, termina il 31 Dicembre 2009.
TITOLO III ORGANI
Articolo 13 Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
Articolo 14 L’Assemblea Generale Sono membri effettivi dell’Assemblea Generale i Soci Fondatori, i Soci Sostenitori ed i Soci Ordinari. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Partecipano ai lavori dell’Assemblea, in via consultiva, i Soci Aderenti ed Onorari. L’Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, per approvare lo Stato patrimoniale ed il Rendiconto economico al 31 dicembre precedente, accompagnati dalla relazione del Presidente, sulla attività svolta dall’Associazione. L’Assemblea procede ad eleggere il Consiglio Direttivo, Il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri, secondo le modalità previste dal presente Statuto. La convocazione dell’Assemblea ordinaria viene fatta dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’oggetto posto all’ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i membri effettivi almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per la riunione per posta o via email o fax. L’Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei membri effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea, salvo diversa specificazione nell’avviso di convocazione, si intende costituita in seconda convocazione dopo 24 (ventiquattro) ore dal termine fissato per la prima convocazione. L’Assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, fatte in conformità alle legge ed allo Statuto sociale, obbligano tutti i membri effettivi, compresi gli assenti ed i dissenzienti. Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti presenti, esclusi gli astenuti. L’Assemblea Straordinaria: delibera sulle modifiche statutarie. Delibera lo scioglimento dell’Associazione. In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei soci. Le deliberazioni circa le modifiche statutarie sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci Fondatori e Sostenitori presenti e della maggioranza degli altri Soci. In seconda convocazione, l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti. Tutte le cariche ricoperte in seno all’Associazione e di cui al presente Statuto si intendono assunte a titolo gratuito.
Articolo 15 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri fino ad un massimo di 30 (trenta) che durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati. Essi saranno eletti dall’Assemblea Generale. Del Consiglio Direttivo fanno parte con diritto di voto i Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito il Presidente, uno o più Vice Presidenti dei quali uno con compiti Vicari ed il Segretario Generale. Al Consiglio Direttivo spetta di approvare ogni anno entro il mese di dicembre il Bilancio preventivo ed entro il mese di marzo consuntivo da sottoporre all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo determina ogni anno le quote associative. Il Consiglio Direttivo provvede all’investimento delle somme costituenti il Fondo di Dotazione in coerenza con le finalità dell’Associazione secondo i dettami del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo è organo permanente che si riunisce ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da 2/5 dei suoi componenti. La convocazione fatta dal Presidente con invito scritto diramato anche per via telefax e/o posta elettronica almeno 8 (otto)giorni prima ed, in casi di urgenza, almeno con un preavviso di 3 (tre) giorni con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo e dell’ordine del giorno della riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; il Presidente del Collegio dei Probiviri, i componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Dipartimenti ed i Soci Aderenti sono invitati ad assistere ai lavori del Consiglio stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo, vigila sull’operato delle Filiazioni e delle sedi periferiche. In caso riscontri irregolarità nello svolgimento delle attività istituzionali delibera la nomina di un Commissario determinandone i poteri, il quale relazionerà il Consiglio Direttivo circa lo stato della Filiale. Il Consiglio Direttivo ne potrà determinare lo scioglimento.
Articolo 16 Comitato Esecutivo Il Consiglio Direttivo può eleggere un Comitato Esecutivo. Fanno parte di diritto il Presidente, i Vice Presidenti,il Segretario Generale ed i Soci Fondatori. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono valide se presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza degli stessi; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, se presente, o in sua sostituzione, del Vice Presidente Vicario.
Articolo 17 I Dipartimenti I Dipartimenti supportano il Consiglio Direttivo per formulare gli indirizzi del programma annuale nelle materie di competenza degli stessi. Ciascun Dipartimento è presiedutola un membro nominato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 18 Il Presidente Il Presidente presiede l’Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo. Inoltre, il Presidente cura l’osservanza dello Statuto, ne promuove le riforme, qualora si renda necessario, ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Il Presidente può delegare alcune funzioni ai Vice Presidenti, ed al Segretario Generale, ivi compresa la rappresentanza legale dell’Associazione. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le vece il Vice Presidente Vicario.
Articolo 19 Il Segretario Generale Il Segretario Generale:
Articolo 20 Il Collegio dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, che non ricoprano altre cariche associative, nominati dall’Assemblea Generale, che ne sceglierà almeno uno fra i Soci Fondatori e Sostenitori. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il Presidente. Il compito del Collegio dei Probiviri è comporre eventuali controversie tra i soci proponendo, se necessario, eventuali provvedimenti al Consiglio Direttivo. In caso di violazione di norme che coinvolgono componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri emana provvedimenti, che sono appellabili presso l’Assemblea Generale solo su richiesta del Presidente.
Articolo 21 Il Collegio dei Revisori La vigilanza contabile dell’amministrazione dell’Associazione è esercitata da un Collegio dei Revisori, costituito da un numero di tre membri ordinari e due membri supplenti, che non ricoprano altre cariche associative. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Ogni membro dura in carica tre anni. Essi saranno nominati dall’Assemblea Generale che ne sceglierà almeno uno fra i Soci Fondatori e Sostenitori.
TITOLO IV ALTRE NORME
Articolo 22 Scioglimento dell’Associazione La liquidazione dell’Associazione potrà avvenire su delibera dell’Assemblea Straordinaria. L’Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento decide in merito alle modalità di liquidazione e della devoluzione e le nomine dei liquidatori. In ogni caso, l’Associazione sarà obbligata a devolvere il proprio patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità.
Articolo 23 Norme di rinvio Per tutto ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme del vigente Codice Civile relative all’Associazione.
Articolo 24 Norma transitoria I Soci Fondatori convengono che, per il primo anno dalla costituzione dell’Associazione, si costituiscono in Consiglio Direttivo dei Soci assumendone tutte le prerogative previste dalla legge e dal presente Statuto.
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